Impatto acustico - Normativa e modulistica - Deroghe

Impatto acustico (valutazione previsionale, deroga acustica, autocertificazione di rispetto dei limiti acustici)

Secondo la normativa vigente esistono attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico e attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico. In ogni caso deve comunque essere rispettata la quiete pubblica che, quale bene collettivo, è comunque condizione necessaria per garantire la salute e deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[…] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività […]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana). La Legge 26/10/1995,n. 447

https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1995-10-26%3B447

stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambienteabitativo dall’inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell’articolo 117 della Costituzione dellaRepubblica Italiana.

Attività soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico

La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata se l’attività è permanente, quindi a carattere ricorsivo. La documentazione deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato

http://server.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=3&num_pag=36

secondo modalità e criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 08/03/02, n. 7/8313 (articolo 2 della Legge 26/10/1995, n. 447).

Solitamente, una valutazione previsionale di impatto acustico è presentata congiuntamente ad un’istanza “principale”. Ad esempio, una valutazione previsionale di impatto acustico potrebbe essere presentata congiuntamente ad una segnalazione certificata di inizio attività per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso sarà possibile allegare la documentazione solo dopo aver compilato il modulo principale richiesto per l’istanza.

Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore

È possibile presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore se l’attività è temporanea (articolo 6 della Legge 26/10/1995, n. 447

https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1995-10-26%3B447

In questo caso è necessario allegare:

una relazione tecnica che descriva i tipi di impianti, strumenti o attrezzature utilizzati durante l’esercizio dell’attività una mappa della zona interessata con l’ubicazione dell’attività e la distanza dagli edifici più prossimi utilizzando il sito  maps.google.it per consentire al Comune di poter rapidamente e facilmente verificare dove si trova l’attività e come è disposto l’ambiente circostante in modo da comprendere megliol ‘entità dell’impatto acustico previsto.

Autocertificazione di rispetto dei limiti acustici

Per le attività permanenti soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico, è sempre facoltà dell’imprenditore autocertificare che durante l’esercizio dell’attività le emissioni non saranno superiori ai limiti stabiliti del territorio comunale (articolo 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 e articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995, n. 447.

Attività non soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Per le attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico è comunque necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di

inquinamento acustico. In questo caso è possibile elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilando l’aopposito modello predisposto dal SUAP.

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