Paesaggio - Impatto paesistico

Meda Modello Esame Impatto

Meda_Modello Esame Impatto

Il documento con il quale Regione Lombardia, con DGR n. VII/11045 dell’ 8.11.2002 (pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), ha approvato i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo, riguarda la definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito ed il grado di incidenza paesistica del progetto.

Tale metodo, da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l’intervento e viene valutato dall’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Nel documento si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001, fatto oggetto di aggiornamento, modifiche e integrazioni con il Piano Territoriale Regionale approvato da Regione Lombardia il 19 gennaio 2010.

La nuova normativa paesaggistica, nel testo recentemente approvato dal Consiglio regionale (cfr. articoli 35-39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale) , conferma esplicitamente i criteri approvati con le “linee guida per l’esame paesistico dei progetti”: pertanto per tutto il territorio regionale – ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) – è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale.

INTERVENTI SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESISTICO (art.35, comma 1 e 2 della normativa del Piano Paesaggistico)

Tutti gli interventi che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, compresi gli interventi di trasformazione dell’assetto della vegetazione dei parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Provincie e dei Parchi o dagli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì soggetti al Parere della Commissione per il Paesaggio gli interventi di Recupero ai fini abitativi dei sottotetti (art. 3 del Regolamento Comunale per la Commissione Paesaggio).

INTERVENTI NON SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESAGGISTICO (art.35, commi 2 e 5 della normativa del Piano Paesaggistico)

Gli interventi soggetti all’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto tale provvedimento sostituisce l’esame di impatto paesaggistico; le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti.

NORME COMUNALI O SUPERIORI:

  • Parte IV “Esame Paesistico dei Progetti” (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R.  approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951 ed entrato in vigore il 17/02/2010;
  • D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n. 42/2004)”;
  • D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045 “Approvazione – Linee guida per l’esame paesistico dei progetti – prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749”
  • L.R. 12/2005 e s.m.i.;
  • Elaborato del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e nello specifico la tavola C6 – Carta della sensibilità paesistica;
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