Somministrazione alimenti e bevande: Bar-Ristoranti-Pizzerie-Wine bar-ecc. (in aree non soggette a programmazione)

Descrizione Procedimento

La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico.

I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (articolo 63 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6:

  • ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un’apposita cucina.

Hanno un menù con una vasta varietà di piatti e sono dotati di servizio al tavolo

  • esercizi con cucina tipica lombarda: ristoranti, trattorie, osterie che somministrano alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale
  • tavole calde, self-service, fast food e simili : esercizi che somministrano pasti preparatiin un’apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo
  • pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, che preparano e somministrano la «pizza»
  • bar gastronomici e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo. L’esercente deve assemblare, riscaldare e farcire questi prodotti ed effettuare tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura
  • bar-caffè e simili: esercizi che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dolciumi e spuntini
  • bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili : bar-caffè che somministrano prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari
  • wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili : esercizi che somministrano specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
  • disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili : esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono servizi di intrattenimento discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di trattenimento e svolgono prevalentemente attività di trattenimento
  • stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di svago.

 

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Per svolgere l’attività in zone del territorio comunale non sottoposte a programmazione territoriale è necessario presentare SCIA per somministrazione di alimenti ebevande come previsto dall’articolo 69 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dal D.lgs 25.11.2016 n.222.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali art. 66 L.R 6/2010.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salutenei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l’attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti

 

 

Impatto acustico

Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2014, n. 10/1217:

Caso 1

  1. apertura dopo le 6:00. chiusura non oltre le 22:00
  2. non viene effettuato dj set
  3. non viene effettuata musica live
  4. non vengono svolti intrattenimenti danzanti
  5. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

  1. strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
  2. situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale
  3. non viene effettuato dj set
  4. non viene effettuata musica live
  5. non vengono svolti intrattenimenti danzanti
  6. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

  1. assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 Watt eassenza di subwoofer
  2. assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
  3. non viene effettuato dj set
  4. non viene effettuata musica live
  5. non vengono svolti intrattenimenti danzanti
  6. assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A)
  7. assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

Se l’attività rientra interamente in almeno una delle tre casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.

 

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011,n151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

 

Cittadini Extracomunitari e dell'Unione Europea

I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

– certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale -CELI di livello A2 Common European Framework)

– attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta

– attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Vendita d'asporto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, i pasti che somministrano, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L’attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (articolo 69, comma 14 della L.R. 6/2010).

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