S.U.A.P.
piazza Municipio, 4 20821 Meda (MB)
si riceve su appuntamento
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La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico.
I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (articolo 63 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6:
Hanno un menù con una vasta varietà di piatti e sono dotati di servizio al tavolo
Per svolgere l’attività in zone del territorio comunale non sottoposte a programmazione territoriale è necessario presentare SCIA per somministrazione di alimenti ebevande come previsto dall’articolo 69 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dal D.lgs 25.11.2016 n.222.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali art. 66 L.R 6/2010.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salutenei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l’attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti
Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2014, n. 10/1217:
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Se l’attività rientra interamente in almeno una delle tre casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.
In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011,n151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:
– certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale -CELI di livello A2 Common European Framework)
– attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta
– attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, i pasti che somministrano, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. L’attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (articolo 69, comma 14 della L.R. 6/2010).