Imposta municipale propria - IMU 2023

Descrizione Procedimento

A partire dall'anno 2020 entra in vigore la Legge n. 160/2019, che disciplina la nuova IMU.

La nuova normativa abroga la Tasi, che peraltro nel Comune di Meda non era più applicata dall'anno 2016.

Anche la nuova IMU non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze, tranne per le abitazioni in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9.

Il Comune di Meda, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2020, ha approvato il Regolamento comunale  di applicazione della nuova imposta.

Le aliquote e detrazioni/riduzioni, per l’anno in corso, sono state stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2020 che ha adottato le aliquote, detrazioni/riduzioni per l'anno 2020 confermando quelle in vigore nell’anno 2019.

Pertanto, per l’anno 2023, le aliquote sono le seguenti:

0,40 per cento – per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed una (1) sola pertinenza per ogni categoria C/6 – C/2 – C/7 per le abitazioni in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e detrazione stabilita in euro 200,00.

0,30 per cento – Immobile destinati ad abitazione principale con contratti di affitto a canone agevolato (Art. 2 c.4 L. 431/1998). Ulteriore riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale al 0,40 per cento.

0,53 per cento – Unità immobiliare in categoria “A” adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze in cat. C/2-C/6-C/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli - figli/genitori) oppure con indicatore reddituale del proprietario dell’immobile - ISEE inferiore a € 30.000,00.

  • 0,80 per cento – Unità immobiliari in categoria C/3 - laboratori;
  • 1,01 per cento – Unità immobiliari in categoria C/1 – negozi;
  • 1,01 per cento – Unità immobiliari in categoria A/10 – uffici;
  • 1,06 per cento – Altri fabbricati;
  • 1,06 per cento – Aree fabbricabili – terreni.

Si informa che:

a partire dall’anno 2016, con una modifica intervenuta sul D.L. 201/2011, è possibile ottenere una riduzione del 50% della base imponibile ad aliquota ordinaria (10,60 per mille) sulla abitazione e pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito. Per ottenere l’agevolazione sono necessari alcuni requisiti, per il dettaglio dei quali si rinvia alla specifica informativa (leggi )

è prevista la riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato. In relazione alla specifica fattispecie, si fa presente che le Associazioni Sindacali che rappresentano i proprietari e quelle che rappresentano gli inquilini hanno rinnovato in data 07.02.2020 l'Accordo locale per il Comune di Meda, avente ad oggetto la stipula dei contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (aggiornamento del precedente accordo locale del 2015). Pertanto, con applicazione di tale riduzione, l’aliquota è fissata allo 0,30 per cento. (leggi)

Come si calcola

L’imposta è dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto e deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero. In caso di vendita/acquisto di un immobile, il giorno del trasferimento si computa in capo all’acquirente e in ogni caso resta a carico dell’acquirente anche qualora i giorni di possesso risultino uguali.

L’imposta si determina applicando al valore degli immobili le aliquote previste.

Fabbricati – Il valore è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso categoria A/10) – C/2 -C/6 – C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 – C/4 – C/5;
  • 80 per la categoria D/5 – A/10;
  • 65 per la categoria D (esclusi fabbricati categoria D/5);
  • 55 fabbricati di categoria C/1;

Aree fabbricabili – Valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione.

Modalità e termini di versamento per l'anno 2023

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, in due rate le cui scadenze sono:

16 giugno – versamento in acconto pari al 50% del tributo versato per l’anno precedente con le aliquote deliberate per l’anno precedente ovvero versamento dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso.

16 dicembre – versamento a saldo del tributo dovuto.

Aliquote in ogni caso invariate rispetto all’anno 2022.

E’ disponibile per il calcolo dell’imposta e per la stampa del relativo modello F24 per il pagamento, il servizio on line Calcolo IMU 2023.

I versamenti vanno effettuati procedendo all’arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se superiore (1,49=1,00 – 1,50=2,00).

Il versamento non andrà effettuato se l’importo totale annuo non è superiore a 12,00 €.

I modelli F24 sono a disposizione presso le banche e gli uffici postali. E’ possibile effettuare il pagamento del modello F24 anche tramite home banking.

Il codice catastale del Comune è F078.

Elenco codici tributo – IMU

3912 IMU Comune abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni classificate A/1 – A/8 – A/9);

3912 IMU Comune per i terreni;

3916 IMU Comune per le aree fabbricabili;

3918 IMU Comune per gli altri fabbricati;

3930 IMU Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D Incremento Comune;

3925 IMU immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato.

Ulteriori notizie

Gli immobili dichiarati inagibili vanno opportunamente dichiarati e verranno verificati dall’Ufficio Tecnico Comunale. Su tali immobili è possibile usufruire della riduzione al 50% della base imponibile, art. 5 del Regolamento Comunale di applicazione dell'Imposta, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 22/05/2020.

Anche per gli immobili dichiarati a carattere storico o artistico (riferimento art. 10 D.Lgs n. 42/2004) la base imponibile è ridotta al 50%.

Ravvedimento

Nel caso di pagamento del tributo oltre la scadenza è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, con diverse tipologie di ravvedimento a seconda del ritardo dei versamenti.

Anche per il ravvedimento operoso si può utilizzare il servizio di calcolo IMU on-line messo a disposizione, sul sito comunale.

 

Dichiarazioni IMU

Con decreto del 30 ottobre 2012 è stato approvati il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU.

I modelli di dichiarazione sono utilizzabili per tutti i Comuni italiani e sono a disposizione dei contribuenti, presso l’ufficio tributi. In ogni caso è possibile scaricare il modello e le istruzioni dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze – www.finanze.it anche in versione PDF editabile, modello e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU.

Le dichiarazioni IMU devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi delle variazioni (quindi, per l’anno 2022, entro il 30 giugno 2023). Le dichiarazioni devono essere presentate per tutte le casistiche, che non sono direttamente rilevabili d’ufficio (quali ad esempio: riduzioni/agevolazioni d’imposta – valore terreni /aree fabbricabili).

 

Dichiarazione Imu - per esenzioni stabilite dall'emergenza Covid

I soggetti che hanno usufruito e\o usufruiranno delle esenzioni Imu stabilite per l'emergenza da Covid devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno. In base all'art. 1, comma 769, della legge 160/2019, la dichiarazione Imu deve essere presentata ogni volta che «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta». Quest'ultima ipotesi è proprio quella a cui si assiste con le esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid, per cui in tali casi i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione Imu, barrando la casella «Esenzione». L'obbligo dichiarativo non sussiste, invece, quando l'esenzione viene meno, in quanto il periodo della sua durata, è stabilito per legge. 

 

Meda, maggio 2023

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