Tributi
Piazza Municipio 4
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A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel territorio del Comune di Meda, la TARI – Tassa sui Rifiuti, che ha sostituito la TARES (ed, ancor prima, la TARSU).
La TARI deve coprire totalmente i costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
Le tariffe annuali vengono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale che approva la relazione al Piano Finanziario del servizio ed il relativo Piano Tariffario per l’anno in corso.
La tariffa è distinta per utenze domestiche e utenze non domestiche ed è composta da due quote:
All’importo del tributo netto destinato al Comune si aggiunge il TRIBUTO PROVINCIALE, pari al 5% del tributo netto, previsto dall’articolo 19 D.L. 30 dicembre 1992 n. 504, come già per la TARES e la TARSU.
La base imponibile del tributo è la superficie calpestabile.
La superficie catastale è considerata come riferimento per l’attività di accertamento.
E’ tenuto al versamento chi possiede, occupa o detiene locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Il tributo è dovuto dal giorno in cui ha inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree – con l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio dell’occupazione stessa – e sussiste sino al giorno in cui ne cessa l’utilizzazione.
Il tributo cessa di essere dovuto dal giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari.
ll regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22 maggio 2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.07.2015, con deliberazione n. 41 del 16.12.2019, con deliberazione n. 29 del 30.06.2021 con deliberazione n. 16 del 07.04.2022 e deliberazione n. 9 del 27.04.2023 prevede le seguenti forme di riduzione ed esclusione:
Riduzioni utenze domestiche
Riduzioni utenze non domestiche
Esclusioni
Il pagamento del tributo avviene con il modello F24 (in posta, banca o per via telematica).
Il Comune di Meda, unitamente agli avvisi di pagamento, invia i modelli F24 precompilati corrispondenti alle rate previste per il pagamento.
In caso di mancata ricezione dei modelli F24 per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) è possibile inviare una comunicazione via email all’Ufficio Tributi tributi@comune.meda.mb.it che provvederà ad inoltrarli al Contribuente, sempre a mezzo posta elettronica.
I contribuenti possono scegliere, inoltre, la domiciliazione bancaria della TARI.
L’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 22/05/2023, ha stabilito una riduzione del 15% dell’importo della TARI per i contribuenti che aderiscono all’addebito in conto della tassa sui rifiuti e un tetto massimo di 250,00 euro per le utenze non domestiche.
La comunicazione delle coordinate bancarie avviene con l’invio all’Ufficio Tributi della autorizzazione permanente di addebito su conto corrente da trasmettere esclusivamente ON LINE, accedendo alla sezione Sportello Telematico Polifunzionale – Tributi – Versare la tassa sui rifiuti (TARI) del sito www.comune.meda.mb.it.
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) art. 1, commi dal 639 al 704 e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.07.2015, con deliberazione n. 41 del 16.12.2019, con deliberazione n. 29 del 30.06.2021, con deliberazione n. 16 del 07.04.2022 e con deliberazione n. 9 del 27.04.2023.