Misure di contenimento della diffusione del Covid-19

Dettagli della notizia

Nuove disposizioni anticontagio in vigore dal 1° aprile

Data:

30 marzo 2022

Tempo di lettura:

Immagine che raffigura Misure di contenimento della diffusione del Covid-19
Misure di contenimento della diffusione del Covid-19

Di seguito i principali avvenimenti cronologici disposti dal Governo che interessano gli ambienti di lavoro ed i lavoratori:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

 1.      Fino al 30 Aprile 2022

  • sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:

        - Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici quali aeromobili, navi, treni, autobus, trasporto pubblico locale e regionale, mezzi di trasporto scolastico.

           - Per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi.

  • In tutti gli altri casi rimane obbligatorio fino a questa data indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche).
  • Per i lavoratori le mascherine chirurgiche continuano ad assumere classificazione di Dispositivi di Protezione Individuale.

GREEN PASS “BASE” e “RAFFORZATO”

 1. Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1 Aprile 2022 decade obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con green pass “rafforzato”; sarà quindi sufficiente l’accesso con green pass “base” (compresi gli over 50), fermo restando l’eventuale obbligo vaccinale disposto.

2. Graduale eliminazione del green pass “base”

a. Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green Pass “Base”, l’accesso ai seguenti contesti:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

b. Dal 1 Aprile decadrà dunque l’obbligo di accesso con Green Pass degli utenti agli uffici pubblici, esercizi commerciali, servizi alla persona e altri contesti precedentemente indicati.

3. Graduale eliminazione del green pass “rafforzato”

a. Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green Pass “Rafforzato”, l’accesso ai seguenti contesti:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

LAVORO AGILE E SMART WORKING

 1. Fino al 30 Giugno 2022

Sono prorogate le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, con regime semplificato, senza obbligo di accordo individuale tra Datore di Lavoro e lavoratore.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER SOGGETTI “FRAGILI”

 1. Fino al 30 Giugno 2022

E’ prorogata le Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (cosiddetti “fragili”).

 


Ultimo aggiornamento

01/04/2022, 12:00

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri