I saldi sono disciplinati da Regione Lombardia con obblighi definiti da delibere di Giunta.
La Delibera di Giunta 14 dicembre 2011, n. IX/2667 stabilisce di fissare come date di inizio:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
Considerata la sospensione delle attività di commercio al dettaglio causata dall’emergenza epidemiologica da covid-19, con Delibera di Giunta regionale del 26 maggio 2020 è stato stabilito che, per l'anno 2020, i saldi estivi avranno inizio il giorno sabato 1 agosto.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 29 settembre.
Si segnala, inoltre, che, sempre ai sensi della Delibera di Giunta regionale del 26 maggio 2020, considerata l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19, è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi e cioè dal 2 al 31 luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni.
SI ricorda inoltre, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, che i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.