Regole per il rilascio dei certificati

Descrizione Procedimento

Dal 1° gennaio 2012 verranno rilasciati certificati anagrafici solo per uso privato, stop ai certificati richiesti dagli uffici pubblici.Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe è previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi ( art. 40 D.P.R. 445/2000).

Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e dello Stato civile possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato ovvero utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, autenticazione, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa allegato A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,50 per ciascun certificato.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, posteitaliane, notai (art. 2 D.P.R. 445/2000).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

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