Codice della strada

Ricorsi

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n.150 approvato dal Consiglio dei Ministri il 01/09/2011 in vigore dal 06/10/2011 è stato modificato l’art. 204 bis del vigente codice della strada.

La nuova normativa stabilisce che il ricorso al Giudice di Pace per una violazione al codice della strada deve avvenire nei termini di 30 giorni.

Sospensione della patente in caso di incidenti stradali con feriti Art. 223 C.D.S. modificato dalla Legge 120 in vigore dal 13/08/2010.

Con la completa riscrittura dell’art. 223 del codice della strada, sono state apportate significative modifiche al procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida, nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni personali o la morte di una o più persone.

Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell’art. 223 C.D.S. nel caso in cui il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, provochi lesioni personali colpose a terzi ovvero un omicidio colposo, allo stesso conducente verrà ritirata dall’organo di polizia intervenuto per il rilievo del sinistro, la patente di guida.

La stessa patente verrà successivamente inoltrata alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

La Prefettura valutata la condotta del conducente e nei casi in cui sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare della patente di guida per un periodo masimo di tre anni.

Trasporto di animali domestici su veicoli (art. 169 c. 6 e c. 10 c.d.s.).

E’ consentito il trasporto su veicoli di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente Ufficio Motorizzazione Civile.

Pertanto è vietato:

  1. il trasporto su veicoli di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida;
  2. il trasporto su veicoli di animali domestici non custoditi in apposota gabbia o contenitore;
  3. il trasporto su veicoli di animali domestici custoditi nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso da rete ( o da altro mezzo);

La sanzione prevista per le violazioni sopra riportate è di euro 80,00 e la decurtazione di punti 01 sulla patente di guida.

Mancato uso di indumenti retroriflettenti alla guida di velocipedi (art. 182 c. 9 bis e c. 10 c.d.s.).

Dal 16/10/2010 è obbligatorio per i conducenti di velocipedi, indossare il giubbotto (o bretelle) retroriflettenti ad alta visibilità, quando si circola nelle gallerie oppure fuori dai centri abitati in ore notturne. (ore nutturne sono quelle comprese tra mezz’ora dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere).

La violazione della norma indicata prevede una sanzione amministrativa pari a euro 23,00.

Trasporto di minore di anni 5 su motocicli e ciclomotori (art. 170 c. 1 bis e c. 6 bis).

E’ vietato trasportare su motocicli o ciclomotori a due ruote bambini di età inferiore a 5 anni.

La sanzione prevista per la violazione di tale norma è di euro 152,00.

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