Guida accompagnata per i diciassettenni

Descrizione Procedimento

A partire dal 21/04/2012 previo rilascio di un’apposita autorizzazione potranno esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione di qualunque tipo di rimorchio, i minori che hanno compiuto diciassette anni e sono già titolari di patente di categoria A1 a condizione che siano accompagnati da un conducente in possesso di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni e nel rispetto delle limitazioni previste per i neopatentati (art. 117 cds), senza passeggeri a bordo.

La guida accompagnata dovrà essere preceduta da almeno dieci ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione nutturna.

Sul veicolo deve essere apposto un contrassegno con la sigla “GA”.

Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie l’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o tutore.

Se il minore commette violazioni gravi per le quali sono previste il ritiro e la sospensione della patentel’autorizzazione è revocata in via definitiva.

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