IMU - Ravvedimento operoso

Descrizione Procedimento

Il termine per il pagamento di IMU e TASI scadono rispettivamente il 16 Giugno per quanto riguarda l’acconto e il 16 Dicembre per il saldo.

E’ possibile in ogni caso provvedere al pagamento tardivo di quanto dovuto attraverso l’istituto del ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità n 190/2014 (2015) sono ora possibili quattro diverse tipologie di ravvedimento operoso e con il Decreto Legislativo 158/2015 sono state stabilite le nuove sanzioni per i diversi periodi di tempo.

A partire dall’anno 2020, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 2020”), anche la fiscalità locale potrà beneficiare di questo istituto con la correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica e accertamento, ossia 5 anni.

In ragione delle novità intervenute, in sintesi la misura delle sanzioni da applicarsi è ora il seguente:

1) Ravvedimento sprint: entro 14 giorni di ritardo sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino al massimo del 1,40%)

2) Ravvedimento breve: da 15 a 30 giorni di ritardo sanzione del 1,50% (1/10 del 15%)

3) Ravvedimento intermedio: da 31 a 90 giorni di ritardo sanzione del 1,67% (1/9   del 15%)

4) Ravvedimento ordinario: oltre i 90 giorni di ritardo e fino a un anno dalla scadenza  del 3,75% (1/8 del 30%)

5) Ravvedimento ultrannuale: entro i 2 anni successivi sanzione  del 4,29% (1/7 del 30%)

6) Ravvedimento lungo: oltre i 2 anni e per un massimo di 5 anni sanzione  del 5,00% (1/6 del 30%)

Sull’imposta dovuta andranno inoltre calcolati gli interessi giornalieri calcolati con il tasso di interesse legale nella misura del 1,00% annuo per l’anno 2014, dal 1/1/2015 nella misura del 0,50%, dal 1/1/2016 del 0,20% annuo, dal 1/1/2017 del 0,1% annuo, dal 1/1/2018 del 0,3% annuo.

Dal 1/1/2019 nella misura del 0,8% annuo 
Dal 1/1/2010 nella misura del 0,05%
Dal 1/1/2021 nella misura del 0,01% annuo

Il pagamento andrà effettuato utilizzando il modello F24 e sarà comprensivo delle sanzioni e degli interessi.

Codice catastale del Comune di Meda: F078 – I codici dei tributi sono gli stessi dei versamenti ordinari.

Collegandosi ai Servizi offerti on line per il pagamento dei tributi  e Calcolo IMU e Tasi si può procedere al calcolo del dovuto e alla stampa del relativo Modello F24, sia per quanto riguarda l’IMU che la TASI.

Norme comunali o superiori

D.L.gs. 472/1997 (art. 13).

Decreto Legislativo 201/2011 convertito nella Legge 214/2011.

Legge n. 14/2013 (legge di stabilità 2014).

Legge di stabilità n 190/2014.

Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020).

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