Date e regole dei saldi: novità saldi estivi 2020

Dettagli della notizia

Anticipazione saldi estivi 2020

Data:

23 luglio 2020

Tempo di lettura:

Immagine che raffigura Date e regole dei saldi: novità saldi estivi 2020
Date e regole dei saldi: novità saldi estivi 2020

I saldi sono disciplinati da Regione Lombardia con obblighi definiti da delibere di Giunta.

La Delibera di Giunta 14 dicembre 2011, n. IX/2667 stabilisce di fissare come date di inizio: 

- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno; 

- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

La Giunta regionale con delibera n. 3407 del 22 luglio 2020 ha anticipato la data di inizio saldi a sabato 25 luglio 2020 e non più a sabato 1° agosto, come precedentemente stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 3170 del 26 maggio 2020.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 22 settembre.

Inoltre la delibera n. 3407 approvata dalla Giunta regionale in data 22 luglio 2020 ha confermato la sospensione, su tutto il territorio regionale, del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni. La sospensione del divieto è disposta in considerazione dell’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19.

Si ricorda inoltre, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, che i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.


Ultimo aggiornamento

31/07/2020, 08:45

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri