Emergenza Corona Virus

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È stato emanato in data 4.03.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato anche dal Ministro della Salute che si integra con il decreto del 1.03.2020, le cui disposizione hanno valore fino al 3.04.2020

Data:

05 marzo 2020

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Emergenza Corona Virus

Sono valide per la nostra zona le seguenti misure di contenimento:

- sono sospese sino al 3 aprile 2020 tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati anche se sono tenuti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e alle condizioni indicate nella specifica dell'Ufficio Sport del Governo.

- sono sospese fino al 3 aprile 2020 le attività di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, centri benessere, centri termali (con la sola eccezione dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

- sospensione sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni e degli eventi, sia in luogo pubblico che privato;
sono quindi sospesi:
  * cinema
  * teatri
  * discoteche
  * cerimonie religiose;

- dal 9 marzo 2020 sospesi gli eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;

- musei e luoghi di cultura sono aperti solo a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metto fra di loro;

- svolgimento delle attività di bar, pub, ristorazione a condizione che il servizio sia effettuato per i soli posti a sedere; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metto fra di loro;

- apertura di tutte le altre attività commerciali a condizione che vengano adottate misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metto fra di loro;

- limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

 - rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

I Sindaci si impegnano a diffondere le seguenti misure igieniche:

✅lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
✅evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
✅evitare abbracci e strette di mano;
✅mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
✅igiene respiratoria;
✅evitare uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
✅non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
✅coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
✅non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
✅pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol al 70%;
✅usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.03.2020

Approfondimenti per lo Sport

Ultimo aggiornamento

08/03/2020, 13:36

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