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Comunicare la cessione di un fabbricato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A coloro che cedono la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consentono, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. Prevista da una normativa del 1978, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile, tuttavia l'obbligo permane nel caso in cui riguardi cittadini extracomunitari.
Descrizione
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile o, in mancanza, presso il Comune in cui è ubicato l’immobile.
Per i cittadini extracomunitari è confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. n. 286/1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Come fare
La comunicazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Meda, in uno dei seguenti modi:
▪ consegna diretta allo sportello presso il Palazzo Municipale, nei giorni e negli orari di apertura;
▪ posta ordinaria, indirizzata a "Comune di Meda – Piazza Municipio n. 4 – 20821 Meda (MB)";
▪ posta elettronica ordinaria, alla casella: protocollo@comune.meda.mb.it;
Cosa serve
- copia di un documento di identità del cedente in corso di validità;
- copia di un documento di identità del cessionario in corso di validità;
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il godimento dell'immobile (atto di acquisto, contratto di locazione od altro).
Cosa si ottiene
La trasmissione della comunicazione alla Questura di Milano, per il tramite del Comune di Meda.
Tempi e scadenze
30 Giorni
30 giorni
Entro 48 ore dall'effettiva consegna dell'immobile.
Quanto costa
Non sono previsti costi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.