Circolare ministeriale 4040 del 21.03.2018

Nella circolare ministeriale che qui si pubblica si ribadisce che per l’avvio dell’attività di vendita di cose antiche e/o usate non è più necessario presentare la SCIA al SUAP a seguito dell’abrogazione dell’art. 126 TULPS con D.lgs 222/2016, MA RIMANE L’OBBLIGO PER L’OPERATORE DEL SETTORE DI MUNIRSI DELL’APPOSITO REGISTRO DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE GIORNALMENTE come indicato dall’art. 128 TULPS che però non è più soggetto a vidimazione da parte del funzionario del Comune.

 

 


Ultimo aggiornamento

12/08/2024, 16:02

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