L'assegno spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o non-comunitarie in possesso della carta di soggiorno e disoccupate con le seguenti caratteristiche:
la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
il contributo è dedicato a chi non ha beneficiato e/o non ha avuto il diritto a beneficiare, relativamente al figlio/a per cui si richiede il contributo, di alcuna indennità di maternità obbligatoria (quella prevista, in genere, due mesi prima del parto e tre mesi dopo) da parte di INPS, di altra cassa previdenziale o da parte del datore di lavoro e non avere richiesto né beneficiato dell’Assegno di Maternità di Stato dell'INPS, previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 151/2001;
In altre parole si tratta di una prestazione assistenziale che va a sostituire il congedo di maternità