Descrizione

Dal 1^ gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore della L. 208/2015 sono state escluse dal campo di applicazione del tributo le abitazioni principali e le relative pertinenze.

Considerato che per l’anno 2016 non è possibile procedere ad aumenti dei tributi comunali e il regolamento comunale di applicazione del tributo ha azzerato le aliquote delle altre fattispecie imponibili l’imposta non è dovuta  per l’anno 2016.

Si conferma la non applicazione del tributo anche per gli anni successivi.

Agg. 2017 2018 2019


Ultimo aggiornamento

27/08/2024, 08:45

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