Regole per il calcolo della tariffa
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è in vigore la TARI - Tassa sui rifiuti - prevista dall’art. 1, commi dal 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produzione rifiuti urbani.
La base imponibile del tributo è la superficie calpestabile.
La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, da una quota fissa (Tariffa Parte Fissa), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (Tariffa Parte Variabile), rapportata ai costi variabili del servizio fornito collegati alle quantità di rifiuti raccolti e smaltiti.
Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.
Le tariffe annuali vengono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale che approva il Piano Finanziario del servizio ed il relativo Piano Tariffario per l’anno in corso.
All’importo del tributo netto destinato al Comune, è aggiunto il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19 D.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5% della tassa comunale.
Dal 2024, sono aggiunte alla TARI le componenti perequative UR1 (pari a 0,10 euro/utenza), a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e UR2 (pari a 1,50 euro/utenza), a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Normativa di riferimento: Legge n. 60/2022 (legge “SalvaMare") e Deliberazione ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 386 del 3/8/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”.
Alla TARI anno 2025 è aggiunta una terza componente perequativa pari a 6 euro per utenza, introdotta da ARERA con deliberazione nr. 133/2025 e denominata UR3 destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale rifiuti.
Si specifica che le suddette quote perequative vengono riversate dal Comune alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Il Bonus Sociale rifiuti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025 nr. 24, consiste in una riduzione del 25% della TARI a favore dei nuclei familiari che soddisfano specifici requisiti di disagio economico.
L’agevolazione sarà riconosciuta ai contribuenti che hanno ottenuto un valore ISEE fino a 9.530 euro (soglia elevata a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico) e in regola con i pagamenti pregressi.
Il riconoscimento dell’agevolazione sarà automatico e non necessiterà di alcuna richiesta da parte degli interessati e verrà erogato, agli aventi diritto, nel 2026, in deduzione dell’importo della Tassa sui rifiuti dovuta per l’annualità 2026, secondo criteri e modalità definite da ARERA con deliberazione nr. 355/2025.