Acconciatori, barbieri, parrucchieri

Descrizione Procedimento

L’attività di parrucchiere comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario:

  • possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali
    previsti dal Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 https://www.indicenormativa.it/node/1811e dalla Legge 17/08/2005, n. 174.
  • designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura (articolo 3 della Legge17/08/2005, n. 174 .
  • Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell’impresa.

Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell’attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente la trasmissione della SCIA.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono essere soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall’Allegato 1del Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 https://www.indicenormativa.it/node/1811

 

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

I trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche utilizzando prodotti cosmetici (articolo 2della Legge 17/08/2005, n. 174 .

Alle imprese che vendono o cedono alla propria cliente prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114

https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1998-03-31%3B114

Pertanto non è necessario presentare nessuna SCIA.

Attività congiunta di estetista

L’attività professionale di parrucchiere può essere svolta insieme a quella di estetista.

Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. In questo caso occorre presentare anche Segnalazione di inizio attività per estetista.

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