Attività di autoriparatore - elettrauto - carrozziere - gommista

Descrizione Procedimento

Cos’è:

Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell’attività di autoriparazione. È compresa anche l’installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.

L’attività di autoriparazione può essere svolta:

dal meccanico

dall’elettrauto

dal carrozziere

dal gommista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti per l’esercizio dell’attività:

Per svolgere l’attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al

SUAP tramite il portale “www.impresainungiorno.gov.it”

come previsto dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1990, n. 558 https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-12-14%3B558.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

  • – RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO redatto da tecnico abilitato
  • – PLANIMETRIA in scala non inferiore a 1:100
  • – RELAZIONE TECNICA  

Eventuali AUTOCERTIFICAZIONI:

  •  per esenzione Certificato Prevenzione Incendi
  •  che l’attività non è soggetta ad autorizzazioni per Emissioni in atmosfera né a comunicazione di “inquinamento scarsamente rilevante”
  •  che l’attività rientra nei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, utilizzando la modulistica allegata
  • modalità di conferimento rifiuti per attività non soggetta ad autorizzazione

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

 

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Il responsabile tecnico

Per esercitare le attività di autoriparazione l’impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico.

Egli:

  • deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali (articolo 10 del Decreto del Presidente

della Repubblica 14/12/2009, n. 558 [1])

https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-12-14%3B558

circ MISE autoriparatore 2018circ MISE autoriparatore 2018circ MISE autoriparatore 2018

Descrizione dell’attività

  • può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell’impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.
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