Guida sotto l'influenza dell'alcol

Descrizione

Vige l’obbligo per qualsiasi conducente, di sottoporsi anche a campione, ai cosiddetti pretest o, se coinvolti in incidente stradale o si manifestano evidenti sintomi dell’ebbrezza alcolica, alla prova dell’etilometro.

Il conducente che si trova in Ospedale per medicazioni o cure mediche per lesioni riportate a seguito d’incidente stradale, ha l’obbligo di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici per l’accertamento del tasso alcolemico.

Il rifiuto alle imposizioni sopracitate, comporta l’applicazione di sanzioni penali (denuncia all’Autorità Giudiziaria, ammenda da 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno) e l’applicazione di sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni, la decurtazione di dieci punti sulla stessa e il sequestro del veicolo, sempre che questi appartenga a persona non estranea al reato.

Le sanzioni previste per chi circola in stato di ebbrezza alcolica sono diverse secondo il tasso alcolemico accertato:

tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l (viloazione amministrativa):

  • sanzione amministrativa di 500 euro che diviene di 1.000 euro in caso di incidente stradale provocato; in quest’ultima ipotesi scatta il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
  • sospensione patente da 3 a 6 mesi e 10 punti di decurtazione
  • tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l (REATO, violazione penale):
  • ammenda da 800 euro a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi
  • sospensione patente da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti
  • le sanzioni penali raddoppiano nel caso di incidente stradale provocato e sono incrementate da un terzo alla metà nel caso il reato sia commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
  • se il conducente provoca un sinistro stradale ed è proprietario del veicolo è previsto il fermo amministrativo dello stesso per 180 giorni
  • se il conducente è alla guida di un ciclomotore o motociclo, questi sono sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca

Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (REATO, violazione penale):

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno
  • sospensione patente da 1 anno a 2 anni e decurtazione di 10 punti
  • le sanzioni penali raddoppiano nel caso di incidente stradale provocato e sono incrementate da un terzo alla metà nel caso il reato sia commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
  • sequestro del veicolo finalizzato alla confisca se il conducente è proprietario dello stesso, se il conducente non è proprietario, raddoppia il periodo della sospensione della patente di guida
  • se il conducente è alla guida di un ciclomotore o motociclo, questi sono comunque sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Una novità’ molto importante è l'introduzione (legge n. 120 del 13/08/2010) dell’art. 186 bis c.d.s.

questo articolo introdotto dalla legge n. 120 del 13/08/2010, è rivolto in modo specifico ad alcune categorie di conducenti e precisamente ai:

  • conducenti di età inferiore ai 21 anni;
  • conducenti con patente B conseguita da meno di 3 anni;
  • conducenti professionali (noleggio con conducente, taxi, trasporto cose, persone);
  • conducenti autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
  • conducenti di autoarticolati, autosnodati;
  • conducenti di autobus o altri veicoli per trasporto persone il cui numero di posti a sedere sia superiore a 8, escluso il conducente;
  • conducente veicoli trainanti rimorchio, il cui complesso abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;

 

Per questi conducenti vige il divieto assoluto di bere alcolici, anche in minima quantità, infatti, per essi, il tasso alcolemico ammesso è 0,00 g/l.

Nel caso i conducenti sopraindicati fossero colti con un tasso alcolemico compreso fra 0,01 e 0,5 g/l (violazione amministrativa) sono previste le seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa di 155 euro che raddoppia nel caso di sinistro stradale provocato;
  • 5 punti di decurtazione sulla patente di guida;
  • se trattasi di conducenti minorenni, della violazione risponde l’esercente la sorveglianza del minore;

I conducenti sopracitati, ovvero quelli elencati nell’art. 186 bis, quando eccedono il limite di 0,5 g/l soggiaciono alle sanzioni previste dall’art. 186.

queste sanzioni saranno riferite alla fascia prevista dal citato articolo 186, secondo il tasso alcolemico accertato (0,5/0,8 – 0.8/1,5 – oltre 1,5) incrementate di un terzo. Sono applicabili anche tutte le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente di guida e al certificati d’idoneità alla guida.

I conducenti professionali di veicoli pesanti per trasporto persone o cose, quando eccedono il limite di 1,5 g/l, avranno la patente revocata per tre anni. A parità di tasso alcolemico, i neopatentati, i minorenni, i taxisti, ecc. subiranno la revoca della patente in caso di recidiva nel triennio.


Importante per i giovani alla guida:

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a “0” e non superiore a 0.5 grammi per litro non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Si ricorda che anche i ciclisti in stato di ebbrezza soggiacciono alle sanzioni anzidette, ma non ai provvedimenti sul titolo di guida.

Infatti la riforma al codice della strada ha abrogato quella fastidiosa e iniqua norma che prevedeva il ritiro e la sospensione della patente di guida al ciclista munito di patente di guida o di patentino nel caso di gravi violazioni alle norme comportamentali del citato codice.

In fine, per chiudere la disamina sulla guida in stato di ebbrezza, si evidenzia che il conducente di ciclomotore o motociclo, per la stessa violazione, incorre in sanzioni amministrative o penali allo stesso modo di un conducente di autovettura, autocarro, ecc. addirittura con provvedimenti più gravi per quanto riguarda il veicolo ( se lo stato di ebbrezza è di natura penale, il ciclomotore o motociclo sono sempre sequestrati.)


Ultimo aggiornamento

13/08/2024, 11:04

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